COMUNE DI POLLICA
STATUTO

TITOLO I

Principi generali

ART. 1
Autonomia statutaria




Il Comune di Pollica:

    1. Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i
      principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
    2. Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace, della
      giustizia e della solidarietà;
    3. si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato, federativo esolidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;
    4. considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca,
      rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione
      delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché
      nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel
      rispetto del principio della sussidiarietà;
    5. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

 

  1. realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.



ART. 2
Finalità



  1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo
    sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
  2. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre,
    insieme alle altre istituzioni regionali, nazionali ed europee, alla riduzione
    dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle
    risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
    Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse
    specie viventi e delle biodiversità.
  3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
      1. dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati,
        alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica, culturale e sociale
        del Comune di Pollica; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e
        responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
      2. valorizza e promuove le attività culturali e sportive come strumenti che
        favoriscono la crescita delle persone, costituendo rapporti e gemellaggi
        con altre comunità;
      3. tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche,
        storiche, architettoniche e delle tradizioni etnico-musicali e culturali presenti
        sul proprio territorio incentivando iniziative per il recupero ed il
        mantenimento dei beni culturali: i Castelli, le Chiese i Conventi
        ;
      4. valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità,
        promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla
        realizzazione del bene Comune, promuovendo le attività dei giovani e la
        loro formazione per la partecipazione alla vita economica
        ;
      5. promozione e sostegno dei settori dell’agricoltura, in particolare di quella
        biologica
        , della pesca, del commercio, dell’artigianato, dell’edilizia, del
        turismo rurale e religioso
        ;
      6. valorizzazione, ai fini dello sviluppo economico del territorio, della risorsa
        mare e della risorsa montagna dando attuazione alle leggi sullo sviluppo della montagna;
      7. sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere
        mutualistico e sociale;
      8. tutela della vita umana fin dalla nascita, della persona e della famiglia;
        valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno
        alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione
        dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo
        studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro
        istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
      9. tutela e valorizzazione degli anziani e loro integrazione nella vita sociale;
      10. rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e
        politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della
        tolleranza;
      11. sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza
        sociale e di tutela attiva delle persone e delle comunità locali disagiate e
        svantaggiate, sviluppando iniziative di incentivazione sia economiche
        che fiscali per il mantenimento di attività e strutture di servizi di
        pubblico interesse
        ;
      12. riconoscimento di pari opportunità professionali. culturali, politiche e sociali
        fra i sessi;
  4. individua nella scuola lo strumento fondamentale di formazione e di
    elevazione culturale;
  5. vieta la costruzione di elettrodotti e di strutture produttrici di campi
    elettromagnetici, se non realizzati con sistemi di riconosciuta e
    certificata garanzia di sicurezza;
  6. dispone l’obbligo dell’assunzione del 30% della manodopera locale,
    alle imprese affidatarie di lavori pubblici, prescrivendo la condizione
    nei contratti.
  7. Valorizza:
    la fiera di Costantinopoli che cade il 50° giorno dopo la Pasqua;
    la sagra delle alici di Pioppi che si tiene tra l’ultima settimana di Agosto e la
    prima di Settembre.
  8. E’ compito istituzionale del Comune promuovere ed incentivare iniziative tese
    alla valorizzazione del turismo, della pesca, dell’olio, del vino, del fico e di altri
    prodotti tipici locali nonchè sostenere forme di innovazione tecnologica e di
    sperimentazione.
  9. Istituisce il Centro Studi Formazione Professionale del Personale Dipendente
    ed il Centro Studi sulla Dieta Mediterranea.



ART. 3
Territorio e sede comunale



  1. Il territorio del Comune si estende per 27,8 kmq, confina con i comuni di San
    Mauro Cilento, Casalvelino e StellaCilento
    ;
    Esso è costituito di numero sei (6) centri abitati:
    Capoluogo – frazione Acciaroli – frazione Cannicchio – frazione Celso –
    frazione Galdo – frazione Pioppi
    ;
  2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo;
  3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede
    comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi previa convocazione del
    Sindaco.
  4. All’interno del territorio del Comune di Pollica non è consentito, per quanto
    attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari
    né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.



ART. 4
Stemma e gonfalone




  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Pollica
  2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei
    Ministri.
  3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia
    necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa,
    il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del
    Comune.
  4. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per
    fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
  5. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità,
    italiane o straniere, non residenti in Pollica, con propria mozione motivata
    presentata dal Sindaco o da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi
    dei suoi componenti.
  6. Il Consiglio Comunale può conferire il Sigillo Civico a cittadini, meritevoli di
    particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata dal sindaco
    o da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.



ART. 5
Consiglio comunale dei ragazzi



  1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita
    collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
  2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via
    consultiva
    nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi,
    rapporti
    con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione,
    assistenza ai
    giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.
  3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei
    ragazzi
    sono stabilite con apposito regolamento.



ART. 6
Programmazione e cooperazione




  1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti dellaprogrammazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi
    dell’apporto
    delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e
    culturali operanti sul
    suo territorio.
  2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la
    Cooperazione
    con i Comuni vicini, con la Comunità Montana Alento-
    Montestella
    , con la
    provincia di Salerno, con la Regione Campania, con
    l’Ente Parco
    , e con tutti
    gli Enti pubblici competenti per territorio.




TITOLO II
Ordinamento strutturale
Capo IOrgani e loro attribuzioni

ART. 7

Organi



  1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il Sindaco e la giunta e le
    rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
  2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
    amministrativo.
  3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale
    rappresentante del
    Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di
    Governo secondo le leggi
    dello Stato.
  4. La giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune
    e
    svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.



ART. 8
Deliberazioni degli organi collegiali



  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con
    votazione
    palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
    concernenti
    persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
    fondata
    sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
    valutazione
    dell’azione da questi svolta.
  2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
    avvengono
    attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e
    delle sedute del
    consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale,
    secondo le modalità e i
    termini stabiliti dal regolamento per il
    funzionamento del consiglio, incaricando un
    dipendente di sua fiducia.
  3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
    incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del
    consiglio o della giunta nominato dal presiedente di norma il più giovane di
    età.
  4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal segretario.



ART. 9
Consiglio Comunale



  1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
    rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo
    ed
    esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio
    comunale
    attribuita al Sindaco o chi ne fa le veci.
  2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
    consiglio
    comunale sono regolati dalla legge.
  3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge
    e
    dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, allemodalità e alle procedure stabiliti nel presenze statuto e nelle norme
    regolamentari.
  4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione
    dei
    rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla
    nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevolilimitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo
    dell’organo
    consiliare.
  5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di
    pubblicità, economicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e
    corretta gestione amministrativa.
  6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli
    obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
    delle
    risorse e degli strumenti necessari.
  7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.



ART. 10
Sessioni e convocazione



  1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 5 giorni prima del
    giorno stabilito; in caso straordinario almeno tre. In caso d’eccezionale
    urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
  2. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da
    trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno
    quattro consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e
    devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di
    competenza consiliare, istruiti e completi di pareri ove richiesti.
  3. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da
    trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio
    del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
    comunale. Previa richiesta del Consigliere la convocazione potrà avvenire in
    altro modo concordato.
  4. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta
    a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle
    medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata
    almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
  5. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio
    almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e
    deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia
    partecipazione dei cittadini.
  6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a
    disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta,
    almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore
    prima nel caso di eccezionale urgenza.
  7. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento
    consiliare che ne disciplina il funzionamento.
  8. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il
    suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione
    degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
  9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del
    Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la
    giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del
    Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.



ART. 11
Linee programmatiche di mandato




  1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
    insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee
    programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
    politico-amministrativo.
  2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione
    delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le
    modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
    indicate dal regolamento del consiglio comunale.[*][*]Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, a verificare l’attuazione di
    tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30
    dicembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso
    della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee
    programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero
    emergere in ambito locale.
  3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo
    consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
    realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
    all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli
    interventi previsti.



ART 12
Commissioni



  1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni
    permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta,
    di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con
    criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di
    controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai
    gruppi di opposizione.
  2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle
    commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
  3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei
    componenti del consiglio.



ART.13
Consiglieri



  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati
    dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente
    rispondono.
  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che,
    nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità
    di voti sono esercitate dal più anziano di età.
  3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre
    volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
    deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
    dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere
    interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7
    agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il
    consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a
    fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
    comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20,
    decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio
    esamina. e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
    presentate da parte del consigliere interessato.



ART. 14
Diritti e doveri dei consiglieri



  1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e
    proposte di deliberazione.
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei
    consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
  3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché
    dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili
    all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal
    regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di
    conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti
    al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno
    diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione
    sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza
    dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.
  4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale
    ovvero fornire diversa indicazione per il recapito degli avvisi, presso il quale
    verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra
    comunicazione ufficiale.
  5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare
    annualmente i redditi posseduti, secondo le modalità stabilite nel regolamento del
    consiglio comunale.
  6. Il Comune, nella tutela dei propri interessi, assicura l’assistenza in sede
    processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in
    conseguenza di fatti od atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in
    procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile, in ogni stato e grado del
    giudizio. La nomina del difensore viene fatta dalla Giunta comunale su indicazione
    dell’interessato. In caso di soccombenza, l’interessato è tenuto a restituire al
    Comune la spesa sostenuta, maggiorata degli interessi legali.
  7. Il Comune, a copertura delle funzioni svolte, provvede con la stipula di idonea
    polizza assicurativa.



ART. 15
Gruppi consiliari



  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
    regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al
    segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo.
    Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono
    individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei
    consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero
    di preferenze.
  2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste
    elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno
    4 (quattro) membri.
  3. E’ istituita, presso il Comune di Pollica la conferenza dei capigruppo,
    finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 13, comma 3, del
    presente statuto, nonché dall’art. 43 del T.U.E.L.. La disciplina, il funzionamento
    e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio
    comunale.
  4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso. l’impiegato addetto all’ufficio
    protocollo del Comune.
  5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della
    documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
  6. I gruppi consiliari, di maggioranza e di minoranza hanno diritto a riunirsi in
    un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.



ART. 16
Sindaco



  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella
    legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
    giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione,
    sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
    comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e
    ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali,
    nonché sull’esecuzione degli atti.
  3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai
    regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali
    attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza
    e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla
    nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
    enti, aziende e istituzioni.
  5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
    comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie
    interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
    e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente
    competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico
    degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse
    fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle
    persone che lavorano e del turismo stagionale.
  6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
    statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza
    e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.



ART. 17
Attribuzioni di amministrazione



  1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni
    o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile
    dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

    1. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, nonché
      l’attività della giunta e dei singoli assessori;
    2. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con
      tutti i soggetti pubblici e/o privati previsti dalla legge, sentito il consiglio
      comunale,
    3. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 comma 3 del
      T.U.E.L.;
    4. adotta le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L.;
      e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo, o stipula
      apposita convenzione con altri comuni;
    5. conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e
      previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore
      generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni
      per la nomina del direttore;
    6. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
      dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e
      verificabili.



ART. 18
Attribuzioni di vigilanza



  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente
    presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può
    disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali,
    le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti
    legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
  2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove,
    direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato,
    le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
  3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
    aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro
    attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi
    attuativi espressi dalla giunta.



ART. 19
Attribuzioni di organizzazione



  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
    1. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio
      comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla
      convocazione quando la richiesta è formulata da almeno quattro consiglieri;
    2. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici
      di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle
      leggi;
    3. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la
      presiede;
    4. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio, in quanto di
      competenza
      consiliare.



ART. 20
Vice-sindaco




  1. Il Vice-sindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega
    generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o
    impedimento di quest’ultimo.
  2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere
    comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato
    all’albo pretorio.



ART.21
Mozioni di sfiducia



  1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della
    giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
    mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
    componenti del consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da’ almeno due
    quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene
    messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua
    presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
    consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.



ART. 22
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco



  1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano
    irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si
    procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un
    commissario.
  2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione
    di 5 (cinque) persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti
    estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo
    dell’impedimento.
  3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice-sindaco
    o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i
    gruppi consiliari.
  4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio
    sulle ragioni dell’impedimento.
  5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa
    determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla
    presentazione.



ART. 23
Giunta comunale



  1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col
    Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della
    trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.
  2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
    finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni
    fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare la giunta esercita le
    funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi
    da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
    verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli
    indirizzi impartiti.
  3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.



ART. 24
Composizione




  1. La giunta è composta dal Sindaco e fino a 4 (quattro) assessori di cui uno è
    investito della carica di Vice-sindaco.
  2. Gli assessori sono scelti generalmente tra i consiglieri; possono tuttavia esserenominati anche assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti
    di
    eleggibilità.
  3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e intervengono nella
    discussione, ma non hanno diritto di voto.



ART. 25
Nomina



  1. Il Vice-sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e
    presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione
    al consiglio e sostituirne gli assessori dimissionari.
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori
    nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non
    possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il
    Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di
    affiliazione e i coniugi.
  4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al
    giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio
    comunale.



ART. 26
Funzionamento della giunta




  1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla
    l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto
    conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in
    modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 (tre) componenti e le deliberazioni
    sono adottate a maggioranza dei presenti.



ART. 27
Competenze



  1. La giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie
    gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio
    e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al
    direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
  2. La giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi
    dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.



TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadiniCAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 28
Partecipazione popolare



  1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
    all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità
    e la trasparenza.
  2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme
    associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel
    procedimento amministrativo.
  3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono
    definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative
    previste dal presente titolo.



CAPO II
Associazionismo e volontariatoART. 29
Associazionismo




  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul
    proprio territorio.
  2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni
    che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni
    a rilevanza sovracomunale.
  3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi
    in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale
    rappresentante.
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
    caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione,
    dalle norme vigenti e dal presente statuto.
  5. Le associazioni registrate devono presentare e depositare annualmente il loro
    bilancio.
  6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.



ART. 30
Diritti delle associazioni




  1. Ciascuna associazione registrata può essere sentita, per il tramite del legale
    rappresentante o suo delegato, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui
    essa opera.
  2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni possono
    essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle
    stesse.
  3. I pareri devono pervenire all’Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni
    caso non devono essere inferiori a 7 (sette) giorni.



ART. 31
Contributi alle associazioni




  1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
    contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
  2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al
    comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in
    modo gratuito.
  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni oservizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le
    associazioni pari opportunità, nella piena osservanza delle norme legislative
    vigenti.
  4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
    volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale;
    l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in
    apposito regolamento.
  5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente
    devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi
    l’impiego.



ART. 32
Volontariato




  1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della
    popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale,
    civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
    nonchè per la tutela dell’ambiente.
  2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
  3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite
    nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari
    per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.



CAPO III
Modalità di partecipazioneART. 33
Consultazioni



  1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo
    scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
  2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.



ART. 34
Petizioni



  1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in
    forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su
    questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.



ART. 35
Proposte



  1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 (cinquanta)
    avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenzadell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da
    non lasciare
    dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco,
    ottenuto il
    parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale,
    trasmette
    la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi
    presenti in
    consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
  2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
    determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
  3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi
    spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.



ART. 36
Referendum propositivo



  1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 40 % degli iscritti nello liste
    elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di
    competenza comunale.
  2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
    attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso
    argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre
    escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

    1. statuto comunale;
    2. regolamento del consiglio comunale;
    3. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
  3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e
    tale da non ingenerare equivoci.
  4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti
    amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di
    quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
  5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
    procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
    delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
  6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
    referendaria entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere
    con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
  7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha
    partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
  8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
    consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato
    dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
  9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla
    maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta
    non possono assumere decisioni contrastanti con essa.



ART. 37
Accesso agli atti




  1. Ogni cittadino elettore ha libero accesso alla consultazione degli atti
    dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi
    pubblici.
  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
    disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
  3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza
    particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da
    apposito regolamento.
  4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito
    l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune,
    che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 (trenta) giorni
    dal ricevimento della richiesta stessa.
  5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che
    impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
  6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti
    nel presente articolo.



ART. 38
Diritto di informazione




  1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli sottoposti alla tutela
    della privacy , sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
  2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio,
    facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su
    indicazione del Sindaco in appositi spazi del territorio comunale.
  3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e,
    su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
  4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
  5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere
    pubblicizzati mediante affissione.
  6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere
    disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a dame
    opportuna divulgazione.



ART. 39
Istanze



  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in
    merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
  2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni
    dall’interrogazione.



CAPO IV
Difensore civicoART. 40
Nomina



  1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto
    in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Salerno a
    scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far
    pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone
    apposito elenco, previo controllo dei requisiti.
  3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per
    preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e
    competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in
    scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
  4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed
    esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.
  5. Non può essere nominato difensore civico:
    1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
    2. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei
      consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato
      regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici, i militari in
      servizio;
    3. i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone
      giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con
      l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo
      sovvenzioni o contributi; chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo
      all’amministrazione comunale;
    4. chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con
      amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.



ART. 41
Decadenza



  1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una
    condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause
    inerenti l’amministrazione comunale.
  2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
  3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con
    deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la
    scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.



ART. 42
Funzioni



  1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del
    Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei
    regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
  2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
    iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il
    regolamento.
  3. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto
    possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa
    affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
  4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano
    riconosciuti i medesimi diritti.
  5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio, di
    chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio
    almeno un giorno alla settimana.
  6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art.
    127, del T.U.E.L. secondo le modalità previste dall’art. 127, comma 2, del T.U.E.L.



ART. 43
Facoltà e prerogative




  1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a
    disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle
    attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
  2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i
    documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di
    pubblici servizi.
  3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli
    documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto
    d’ufficio.
  4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato,
    verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala
    agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi
    riscontrati.
  5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti
    amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
  6. La facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon
    andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di
    intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche,
    licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di
    dette riunioni.



ART. 44Relazione annuale




  1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
    relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le
    disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che
    ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
  2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare
    proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e
    l’efficienza dei servizi pubblici, nonchè a garantire l’imparzialità delle decisioni.
  3. La relazione deve essere affissa, all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri
    comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
  4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare
    singoli casi o questioni al Sindaco affinchè siano discussi nel consiglio comunale,
    che deve essere convocato entro 30 giorni.



ART. 45
Indennità di funzione




  1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è
    determinato annualmente dal consiglio comunale.



CAPO V
Procedimento amministrativoART. 46
Diritto di intervento nei procedimenti



  1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un qualsiasi interesse coinvolto in un
    procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi
    espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
  2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario
    responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in
    merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.



ART. 47
Procedimenti ad istanza di parte




  1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato
    l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che
    deve pronunciarsi in merito.
  2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni
    dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
  3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento
    amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine
    stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
  4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su
    diritti o interessi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro
    comunicazione della richiesta ricevuta.
  5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o
    produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.



ART. 48
Procedimenti a impulso di ufficio



  1. Nel caso di procedimenti a impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve
    darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi
    legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo,
    indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza
    individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare
    istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
  2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere
    sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve
    pronunciarsi in merito.
  3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
    comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la
    pubblicazione ai sensi dell’ari. 38 dello statuto.



ART. 49
Determinazione del contenuto dell’atto



  1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
    puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto
    può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta
    comunale.
  2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che
    il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico
    interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.



TITOLO IV
Attività amministrativaART. 50
Obiettivi dell’attività amministrativa



  1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,
    di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di
    semplicità delle procedure.
  2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono
    tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti
    dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
  3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di
    partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con
    altri comuni e con la provincia.



ART. 51
Servizi pubblici comunali



  1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto
    produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e
    a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.



ART. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici



  1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici
    servizi nelle seguenti forme:

    1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
      servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
    2. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
      opportunità sociale;
    3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
      economica e imprenditoriale; a mezzo di istruzione, per l’esercizio di servizi
      sociali senza rilevanza imprenditoriale;
    4. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
      pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da
      erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
    5. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni
      nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
  2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico
    per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
  3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad
    attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e
    degli strumenti di diritto Comune.
  4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai
    cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle
    aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.



ART. 53
Aziende speciali



  1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate
    di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva
    lo statuto.
  2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di
    efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario
    ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi
    compresi i trasferimenti.
  3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche
    al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire
    l’economicità e la migliore qualità dei servizi.



ART. 54
Struttura delle aziende speciali



  1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le
    attività e i controlli.
  2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente,
    il direttore e il collegio di revisione.
  3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal
    Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere
    comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
    compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici
    ricoperti.
  4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T. U.
    2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
  5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti,
    conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
    dell’amministrazione e delle aziende, ivi compresi i criteri generali per
    determinazione delle tariffe per la’ fruizione dei beni e servizi.
  6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi
    e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro
    operato.
  7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere, revocati soltanto per
    gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi
    e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.



ART. 55
Istituzioni




  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità
    giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il
    direttore.
  3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi
    violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli
    indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.
  4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
    delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe
    per
    la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i
    programmi e
    il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul
    loro operato.
  5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione
    deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio
    comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel
    regolamento.
  6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o
    degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.



ART. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata



  1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per
    azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
    provvedendo anche alla loro costituzione per le finalità di cui all’articolo 2.
  2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del
    Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
    obbligatoriamente maggioritaria.
  3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere
    approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la
    rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
  4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza
    tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi
    dei consumatori e degli utenti.
  5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di
    amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
  6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in
    rappresentanza dell’Ente.
  7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della
    società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della
    collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla
    società medesima.



ART. 57
Convenzioni



  1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni
    da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di
    fornire in modo coordinato servizi pubblici.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
    enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.



ART. 58
Consorzi



  1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per
    la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende
    speciali in quanto applicabili.
  2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei
    componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
    statuto del consorzio.
  3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della
    trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati
    con le modalità di cui all’art. 41, 2? comma del presente statuto.
  4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con
    responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
    statuto del consorzio.



ART. 59
Accordi di programma




  1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di
    programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
    l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione
    alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o
    sui. programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
    programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
    tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
  2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente
    della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni
    interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì
    all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, delT.U.E.L.
  3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e
    comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco al lo stesso
    deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadeva.



TITOLO V
Uffici e personaleCAPO I
UfficiART. 60
Principi strutturali e organizzativi



  1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi
    specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

    1. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
    2. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e
      del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
    3. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di
      autonomia decisionale dei soggetti;
    4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
      lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del
      personale e della massima collaborazione tra gli uffici.



ART. 61
Organizzazione degli uffici e del personale



  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in
    conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei
    servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al
    consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa
    attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei- servizi.
  2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
    efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della
    struttura.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei
    cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi
    offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
    soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

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