Testo completo
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AVVISO COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' DI LOCAZIONE BREVE
Il servizio è rivolto a tutti coloro che esercitano o hanno intenzione di esercitare l’attività alberghiera, extralberghiera o della semplice locazione breve in Campania.
Le strutture ricettive turistiche ubicate in Campania sono obbligate ad utilizzare il Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (d’ora in avanti CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali.
2) Il CUSR dovrà essere adottato da tutte le strutture ricettive turistiche della Campania, ricomprendendo in tale definizione tutte le attività di esercizio di ricettività turistica disciplinate dalla vigente legislazione regionale.
3) La generazione e l’attribuzione del CUSR alle strutture ricettive è effettuata dai Comuni dove è ubicata la struttura ricettiva, attraverso l’utilizzo del sistema della Regione Campania denominato Turismo Web nella sezione destinata ai Comuni.
Il Codice, per le locazioni brevi, va richiesto mediante l’apposito modello disponibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune di Pollica.
Per presentare la domanda in via telematica vai QUI
In allegato il modello di domanda
Art. 13
Misure in materia di offerta turistica regionale.
1. Al fine di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti, è istituito il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere, nonché delle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) volto a consentire
l'individuazione della tipologia di struttura ricettiva e l'eventuale classificazione.
2. Il CUSR è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere anche tramite intermediari, ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, disciplina, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte dei Comuni territorialmente competenti e l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui al comma 4.
4. I soggetti di cui al comma 1 che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da euro cinquecento ad euro mille per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.
5. Le strutture ricettive e le locazioni brevi sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l'applicazione web regionale denominata "Rilevatore Turistico Regionale" presente all'interno del sito web della Regione Campania.
5 bis. La locazione breve, da chiunque esercitata, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso di destinazione all’attività di più di quattro unità immobiliari.
5 ter. I Comuni istituiscono apposito registro per la tenuta della banca dati delle attività di locazione breve, conferendo i dati acquisiti attraverso le piattaforme web regionali o nazionali.
5 quater. I soggetti che intendono esercitare attività di locazione breve sono tenuti inoltre, al rispetto dei seguenti adempimenti:
a) comunicare al Comune, prima dell’inizio dell’attività di locazione, i dati catastali, l’indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell’alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l’indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l’attività;
b) trasmettere al Comune, prima dell’inizio dell’attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell’alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;
c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell’eventuale applicazione dell’imposta di soggiorno comunale.
5 quinquies. La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi del comma 5 quater, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento a duemila euro. Si pubblica di seguito il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.