Inquinamento elettromagnetico. In accordo con quanto disposto dalla Legge Regione Campania n. 41 del 20.12.99, in caso di superamento dei valori di campo elettromagnetico previsti dal decreto Ministero Ambiente n. 381/98, emessi da impianti di teleradiocomunicazione (operanti tra 100 KHz e 300GHz), il Sindaco adotta i provvedimenti con i quali intima ai gestori di riportare tali valori entro i limiti di legge.
Come avviene il controllo. L’attività di controllo viene esplicata attraverso l’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) che interviene effettuando gli opportuni rilievi strumentali, segnalati anche da privati cittadini, una volta che l’impianto è stato installato e posto in esercizio.
Autorizzazioni per attività temporanee rumorose per cantieri edili. Per l’avvio di un’attività rumorosa temporanea relativa a cantieri edili occorre richiedere un’autorizzazione in deroga ai vigenti limiti di rumorosità imposti dalla legge.
È possibile ottenere l’autorizzazione per le attività che rispettano le seguenti condizioni:
- l’intensità rumorosa prevista è al massimo 80 dBA in facciata dell’edificio più esposto;
- la durata del cantiere è al massimo di 365 giorni consecutivi;
- le operazioni che comportano l’uso di macchinari e/o attrezzature rumorose si svolgono esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi;
- gli orari di esercizio dell’attività rumorosa temporanea sono ricompresi nei seguenti orari dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 19.
Se il cantiere edile rispetta tali vincoli, l’autorizzazione può essere richiesta attraverso la compilazione di un modulo distribuito presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Pollica. In alternativa è necessario compilare la domanda di richiesta, relativa alla tipologia di attività, utilizzando il modulo distribuito dall’Ufficio Segreteria. Il provvedimento autorizzativo dura tanti giorni consecutivi quanti sono stati richiesti nell’istanza e/o indicati nel provvedimento stesso, per un massimo di 365 giorni prorogabili. L’autorizzazione prende validità a seguito del rilascio e dell’attivazione del provvedimento, che avviene, in calce allo stesso, da parte della Sezione di Polizia Municipale competente per territorio. A tal fine occorre compilare il modulo AC 002 presso la sezione territoriale della polizia municipale. L’Autorizzazione dovrà essere attivata entro sei mesi dal suo rilascio.
Tempi e Iter. La domanda di autorizzazione viene valutata dall’Ufficio competente che può richiedere chiarimenti e/o integrazioni. Per ottenere un provvedimento autorizzativo in deroga ai vigenti limiti relativi all’inquinamento acustico, occorrono mediamente meno di 30 giorni in procedura ordinaria.
Autorizzazione per manifestazioni. Per l’avvio di un’attività rumorosa temporanea relativa a manifestazioni, concerti, feste all’aperto, occorre richiedere un’autorizzazione in deroga ai vigenti limiti di rumorosità imposti dalla legge. Per altre informazioni sul rilascio di autorizzazione temporanea per manifestazioni o spettacoli di natura non permanente, vedi pagina Organizzare manifestazioni ed eventi – Autorizzazioni. L’attività può avere inizio solo dopo il rilascio e l’attivazione dell’autorizzazione presso la sezione territoriale della polizia municipale.
Durata. Il provvedimento autorizzativo dura tanti giorni quanti sono stati richiesti nell’istanza e/o indicati nel provvedimento autorizzativo per un massimo di 365 giorni. L’autorizzazione ha validità dopo l’attivazione del provvedimento, che avviene, in calce allo stesso, da parte della Sezione di Polizia Municipale competente per territorio. L’autorizzazione deve essere attivata almeno un giorno prima della data della manifestazione.
Tempi e iter. La domanda viene valutata dall’Ufficio competente che può richiedere chiarimenti e/o integrazioni. Per ottenere un provvedimento autorizzativo in deroga ai vigenti limiti relativi all’inquinamento acustico, occorre che la relativa domanda sia presentata almeno 15 giorni prima della data della manifestazione. Per la consegna del provvedimento l’Ufficio contatta il richiedente telefonicamente e/o tramite avviso postale.
Provvedimenti ingiuntivi e ordinanze per inquinamento acustico. Predisposizione di controlli da effettuarsi a cura di un organo tecnico competente in acustica ambientale (Reparto Ambiente e Territorio della Polizia Municipale o A.R.P.A.C.) , tesi all’accertamento di eventuali superi relativamente ai limiti assoluti e/o differenziali, imposti dalla vigente normativa. Questi controlli si effettuano in ambiente abitativo o in ambiente esterno con una sessione di rilievi fonometrici.
Autorizzazione per scarichi idrici. Chiunque attivi scarichi industriali con recapito in rete fognaria comunale oppure scarichi di acque reflue domestiche con recapito in rivo, suolo, mare deve richiedere l’autorizzazione allo scarico. Analogamente, deve richiedere l’autorizzazione all’allaccio chi realizza o modifica reti fognarie private o manufatti di collegamento alla fognatura comunale. Per ottenere l’autorizzazione allo scarico in fognatura comunale per scarichi di reflue industriali, occorre presentare una domanda, in carta da bollo, allegando documentazione tecnica, planimetrie, schemi di impianto, descrizione dei cicli di lavorazione e quanto altro stabilito dagli Uffici competenti. Per l’autorizzazione ad effettuare scarichi domestici non in fognatura occorre procedere analogamente al punto sopraindicato. Per l’allaccio alla rete fognaria comunale occorre presentare apposita domanda in bollo, Domanda allaccio fognatura, allegando la richiesta documentazione tecnica di progetto.
-Sanzioni amministrative
Ordinanze di pagamento/archiviazione – sanzioni accessorie. Il cittadino che riceve un verbale di contestazione in materia igienico-sanitaria può pagare la sanzione in misura ridotta, indicata nel verbale, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica del verbale, ovvero presentare scritti difensivi al Comune entro 30 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica del verbale. In caso di mancato pagamento l’Ufficio sanzioni procede ad esaminare il verbale ed eventuali scritti difensivi e ad ascoltare l’interessato che ne abbia fatto richiesta. A conclusione dell’istruttoria emette ordinanza di ingiunzione con indicazione della somma da pagare, ovvero ordinanza di archiviazione nel caso non sussistano i presupposti sanzionatori. Nei casi di violazione degli obblighi stabiliti dalla legge in materia di libretto sanitario i titolari di esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari sono soggetti alla sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
Iscrizione ruolo (esecuzione forzata). In caso di mancato pagamento dell’ordinanza si procede all’esecuzione forzata con iscrizione della posizione a ruolo esattoriale.
Rimborsi per somme non dovute. Il cittadino può chiedere il rimborso di somme non dovute presentando istanza all’Ufficio sanzioni.
Rateizzazione somme dovute per ordinanze/ingiunzioni. Nel caso in cui il cittadino si trovi in condizioni economiche disagiate può presentare istanza chiedendo la rateizzazione della sanzione stabilita con ordinanza ingiunzione. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,50 e possono essere concesse da tre a trenta rate mensili.
Sgravio di ruoli. Il cittadino può chiedere la cancellazione totale o parziale del debito iscritto a ruolo, presentando istanza al Comune. La richiesta può essere fatta per motivi attinenti vizi propri dell’iscrizione a ruolo o della cartella esattoriale o per mancata/intempestiva di notificazione del verbale di accertamento o dell’ordinanza ingiunzione.
Alcuni riferimenti normativi:
L. 689/81
D. Lgs. 22 del 5.2.97 e successive modifiche
L. 447/95 (modifiche e integrazioni)
D. P. R. 327/80
D.C.G. del 20.5.28 TULPS
R. D. 3298 del 20.12.1928
L. 20/54
L. 580/67
D. Lgs. 110/92
D. Lgs. 507/99 “Depenalizzazione”
D. Lgs. 152/99
D. Lgs. 267/2000