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A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. n. 183/2011), dal 1°gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche Amministrazioni (INPS, ASL, etc.) o a privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori privati di pubblici servizi devono accettare dal cittadino la dichiarazione sostitutiva di certificazione. La modulistica per l’autocertificazione deve essere resa disponibile dallo stesso Ufficio pubblico al quale il cittadino si rivolge per una qualunque pratica che lo riguardi. Di cosa si tratta?
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessario presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, delle apposite dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato, senza obbligo di firma autenticata. Gli Enti si riservano esclusivamente la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni di autocertificazione.

Con Dichiarazione sostitutiva di certificazioni si possono autocertificare con:

* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l’esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.

Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili e non ricompresi nel’elenco di cui sopra – per esempio: chi sono gli eredi, la situazione di famiglia originaria, la proprietà di un immobile –,
possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questa può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni e nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l’amministrazione procedente, entro quindici giorni, richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.

In questo caso l’interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);

b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

I casi in cui i cittadini, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono ancora tenuti ad esibire i tradizionali certificati sono le pratiche per contrarre matrimonio, i rapporti con l’autorità giudiziaria e gli atti da trasmettere all’estero.

ALLEGATI

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